L’art. 351 c.p. disciplina la VIOLAZIONE DELLA PUBBLICA CUSTODIA DI COSE. Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato/ atti/ documenti/ altra cosa cellular particolarmente custodita in un pubblico ufficio o presso un Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubbico Servizio (la custodia deve avvenire in un pubblico https://interpol-ricercati-italia94703.digiblogbox.com/54590270/a-review-of-reato-di-stalking